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Informazioni legali

Condizioni generali

Qui si trovano le Condizioni generali per l’ospitalità 2006 (AGBH 2006) come base per prenotazione, soggiorno e gestione del contratto.

Panoramica

Documento
AGBH 2006
Versione
15.11.2006
Valido per
Ospitalità
Legge applicabile
Austria

Nota: Le presenti condizioni sono fornite a scopo informativo. Gli accordi individuali prevalgono se concordati per iscritto.

Indice & ambito di applicazione

Le seguenti disposizioni disciplinano il contratto di ospitalità tra l’ospitante e la parte contraente/ospite. Restano possibili accordi speciali; le AGBH 2006 si applicano in via sussidiaria, salvo diverso accordo nel singolo caso.

§ 1 Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni generali per l’ospitalità (di seguito “AGBH 2006”) sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981.

1.2 Le AGBH 2006 non escludono accordi speciali. Le AGBH 2006 si applicano in via sussidiaria rispetto agli accordi conclusi nel singolo caso.

§ 2 Definizioni

2.1 Definizioni:

“Ospitante” (“Beherberger”): persona fisica o giuridica che ospita clienti dietro corrispettivo.

“Ospite” (“Gast”): persona fisica che usufruisce dell’ospitalità. L’ospite è di regola anche la parte contraente. Sono considerati ospiti anche coloro che viaggiano con la parte contraente (ad es. familiari, amici ecc.).

“Parte contraente” (“Vertragspartner”): persona fisica o giuridica, nazionale o estera, che conclude un contratto di ospitalità come ospite o per un ospite.

“Consumatore” e “Imprenditore”: i termini vanno intesi ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz) del 1979 e successive modifiche.

“Contratto di ospitalità” (“Beherbergungsvertrag”): il contratto concluso tra l’ospitante e la parte contraente, il cui contenuto è disciplinato di seguito.

§ 3 Conclusione del contratto – acconto

3.1 Il contratto di ospitalità si conclude con l’accettazione della prenotazione/ordine della parte contraente da parte dell’ospitante. Le dichiarazioni elettroniche si considerano pervenute quando la parte destinataria può accedervi in condizioni ordinarie e l’accesso avviene negli orari di apertura comunicati dall’ospitante.

3.2 L’ospitante è autorizzato a concludere il contratto di ospitalità subordinatamente al versamento di un acconto da parte della parte contraente. In tal caso, l’ospitante deve informare la parte contraente dell’acconto richiesto prima di accettare l’ordine scritto o orale. Se la parte contraente accetta l’acconto (per iscritto o oralmente), il contratto si conclude al ricevimento, da parte dell’ospitante, della dichiarazione di consenso al pagamento dell’acconto.

3.3 La parte contraente è tenuta a versare l’acconto al più tardi 7 giorni (con valuta/credito) prima dell’ospitalità. I costi della transazione (ad es. spese di bonifico) sono a carico della parte contraente. Per carte di credito e di debito valgono le condizioni delle rispettive società emittenti.

3.4 L’acconto costituisce un pagamento parziale del corrispettivo concordato.

§ 4 Inizio e fine dell’ospitalità

4.1 La parte contraente ha il diritto, salvo che l’ospitante offra un diverso orario, di occupare i locali affittati dalle ore 16.00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”).

4.2 Se una camera viene utilizzata per la prima volta prima delle ore 6.00, la notte precedente viene conteggiata come prima notte.

4.3 I locali affittati devono essere liberati dalla parte contraente entro le ore 12.00 del giorno di partenza. L’ospitante è autorizzato ad addebitare un ulteriore giorno se i locali non vengono liberati in tempo.

§ 5 Recesso dal contratto di ospitalità – penale di cancellazione

Recesso da parte dell’ospitante:

5.1 Se il contratto di ospitalità prevede un acconto e l’acconto non è stato versato nei termini, l’ospitante può recedere dal contratto senza concedere un termine supplementare.

5.2 Se l’ospite non si presenta entro le ore 18.00 del giorno di arrivo concordato, non sussiste alcun obbligo di ospitalità, salvo che sia stato concordato un orario di arrivo successivo.

5.3 Se la parte contraente ha versato un acconto, i locali rimangono riservati al più tardi fino alle ore 12.00 del giorno successivo al giorno di arrivo concordato. In caso di pagamento anticipato per più di quattro giorni, l’obbligo di ospitalità termina alle ore 18.00 del quarto giorno, contando il giorno di arrivo come primo giorno, salvo che l’ospite comunichi un giorno di arrivo successivo.

5.4 Fino a 3 mesi prima del giorno di arrivo concordato, l’ospitante può sciogliere unilateralmente il contratto per motivi oggettivamente giustificati, salvo diverso accordo.

Recesso da parte della parte contraente – penale di cancellazione:

5.5 Fino a 3 mesi prima del giorno di arrivo concordato, la parte contraente può risolvere unilateralmente il contratto di ospitalità senza pagare alcuna penale di cancellazione.

5.6 Al di fuori del periodo previsto dal § 5.5, il recesso è possibile solo con il pagamento delle seguenti penali di cancellazione: da 3 mesi a 10 settimane prima del giorno di arrivo 30% del prezzo totale del pacchetto; da 10 settimane a 4 settimane prima del giorno di arrivo 70% del prezzo totale del pacchetto; da 4 settimane fino al giorno di arrivo 90% del prezzo totale del pacchetto. In caso di mancata presentazione (No-Show) senza cancellazione preventiva, verrà addebitato il 100% del prezzo totale del pacchetto.

Impedimenti al viaggio:

5.7 Se la parte contraente non può presentarsi presso la struttura il giorno di arrivo perché, a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad es. forti nevicate, alluvioni ecc.), tutte le possibilità di viaggio sono impossibili, la parte contraente non è tenuta a pagare il corrispettivo concordato per i giorni di arrivo.

5.8 L’obbligo di pagamento per il soggiorno prenotato riprende dal momento in cui l’arrivo è nuovamente possibile, purché l’arrivo torni possibile entro tre giorni.

Periodo prima dell’arrivoPenale di cancellazione
Fino a 3 mesiNessuna penale di cancellazione
Da 3 mesi a 10 settimane30 %
Da 10 settimane a 4 settimane70 %
Da 4 settimane fino all’arrivo90 %
In caso di mancata presentazione (No-Show) senza cancellazione preventiva100 %

§ 6 Fornitura di alloggio sostitutivo

6.1 L’ospitante può mettere a disposizione della parte contraente e/o degli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (di pari qualità) se ciò è ragionevole per la parte contraente, in particolare se la deviazione è lieve e oggettivamente giustificata.

6.2 Una giustificazione oggettiva sussiste, ad esempio, se la/le camera/e è/sono divenuta/e inutilizzabile/i, se ospiti già alloggiati prolungano il soggiorno, se vi è un overbooking o se altre importanti misure operative lo richiedono.

6.3 Eventuali maggiori spese per l’alloggio sostitutivo sono a carico dell’ospitante.

§ 7 Diritti della parte contraente

7.1 Con la conclusione del contratto di ospitalità, la parte contraente acquisisce il diritto all’uso normale dei locali affittati, delle strutture dell’esercizio ricettivo che sono normalmente accessibili agli ospiti senza particolari condizioni, e al servizio usuale. La parte contraente deve esercitare i propri diritti conformemente a eventuali regole dell’hotel e/o direttive per gli ospiti (regolamento interno).

§ 8 Obblighi della parte contraente

8.1 La parte contraente è tenuta a pagare al più tardi al momento della partenza il corrispettivo concordato, più eventuali importi aggiuntivi derivanti dall’utilizzo separato di servizi da parte sua e/o degli ospiti accompagnatori, più l’IVA di legge.

8.2 L’ospitante non è tenuto ad accettare valute estere. Se l’ospitante accetta valute estere, queste saranno accettate, per quanto possibile, al tasso di cambio del giorno. Qualora l’ospitante accetti valute estere o mezzi di pagamento cashless, la parte contraente sostiene tutti i costi connessi.

8.3 La parte contraente risponde verso l’ospitante per qualsiasi danno causato da lei, dall’ospite o da altre persone che, con la conoscenza o volontà della parte contraente, usufruiscono delle prestazioni dell’ospitante.

§ 9 Diritti dell’ospitante

9.1 Se la parte contraente rifiuta il pagamento del corrispettivo pattuito o è in ritardo, l’ospitante ha il diritto legale di ritenzione ai sensi del § 970c ABGB nonché il diritto legale di pegno ai sensi del § 1101 ABGB sui beni introdotti dalla parte contraente o dall’ospite.

9.2 Se il servizio viene richiesto in camera della parte contraente o in orari insoliti (dopo le 20.00 e prima delle 6.00), l’ospitante è autorizzato ad addebitare un supplemento. Tale supplemento deve essere indicato nella tabella dei prezzi delle camere. L’ospitante può anche rifiutare tali prestazioni per motivi organizzativi.

9.3 L’ospitante ha diritto a fatturare le proprie prestazioni in qualsiasi momento o ad emettere fatture intermedie.

§ 10 Obblighi dell’ospitante

10.1 L’ospitante è tenuto a fornire le prestazioni concordate in misura corrispondente al proprio standard.

10.2 Prestazioni speciali soggette a indicazione dei prezzi e non incluse nel corrispettivo di ospitalità sono, a titolo esemplificativo: messa a disposizione di saloni, sauna, piscina coperta, piscina, solarium, garage ecc.; per letti aggiuntivi o letti per bambini si applica un prezzo ridotto.

§ 11 Responsabilità dell’ospitante per danni ai beni introdotti

11.1 L’ospitante risponde ai sensi dei §§ 970 e seguenti ABGB per i beni introdotti dalla parte contraente. La responsabilità sussiste solo se i beni sono stati consegnati all’ospitante o a persone da lui autorizzate o collocati in un luogo indicato o designato a tal fine.

11.2 La responsabilità dell’ospitante per colpa lieve è esclusa. Se la parte contraente è un imprenditore, è esclusa anche la responsabilità per colpa grave. Danni consequenziali o indiretti e mancato guadagno non vengono risarciti in nessun caso.

11.3 Per oggetti di valore, denaro e titoli l’ospitante risponde solo fino all’importo attualmente pari a 550 EUR. Oltre tale importo solo se l’ospitante li ha presi espressamente in custodia o se il danno è stato causato dall’ospitante o dal suo personale.

11.4 L’ospitante può rifiutare la custodia se si tratta di beni significativamente più preziosi rispetto a quelli che gli ospiti normalmente depositano.

11.5 Il danno deve essere comunicato immediatamente dopo la conoscenza; le pretese devono essere fatte valere in giudizio entro tre anni dalla conoscenza o dalla possibile conoscenza, altrimenti il diritto si estingue.

§ 12 Limitazioni di responsabilità

12.1 Se la parte contraente è un consumatore, la responsabilità dell’ospitante per colpa lieve, ad eccezione dei danni alla persona, è esclusa.

12.2 Se la parte contraente è un imprenditore, la responsabilità dell’ospitante per colpa lieve e grave è esclusa. Danni consequenziali, danni immateriali o indiretti e mancato guadagno non vengono risarciti. Il danno risarcibile è in ogni caso limitato all’interesse di affidamento.

§ 13 Animali

13.1 Gli animali possono essere introdotti nella struttura solo previo consenso dell’ospitante e, se del caso, dietro un corrispettivo speciale.

13.2 La parte contraente che porta con sé un animale è tenuta a custodirlo e sorvegliarlo correttamente durante il soggiorno oppure a farlo custodire/sorvegliare, a proprie spese, da terzi idonei.

13.3 Deve essere disponibile un’adeguata assicurazione di responsabilità per animali o un’assicurazione di responsabilità civile privata che copra anche i danni causati da animali. La prova deve essere fornita su richiesta dell’ospitante.

13.4 La parte contraente e/o il suo assicuratore rispondono in solido verso l’ospitante per i danni causati dagli animali introdotti.

13.5 Gli animali non possono soggiornare in saloni, sale comuni, aree ristorante e aree benessere.

§ 14 Prolungamento dell’ospitalità

14.1 Non sussiste alcun diritto al prolungamento del soggiorno; se la richiesta viene comunicata per tempo, l’ospitante può acconsentire senza esserne obbligato.

14.2 Se la partenza è impossibile per circostanze straordinarie imprevedibili, il contratto si prolunga automaticamente per la durata dell’impossibilità. Una riduzione del corrispettivo è possibile solo se i servizi offerti non possono essere utilizzati integralmente.

§ 15 Cessazione del contratto di ospitalità – risoluzione anticipata

15.1 Se il contratto di ospitalità è stato concluso per una durata determinata, termina allo scadere del termine.

15.2 In caso di partenza anticipata, l’ospitante è autorizzato a richiedere l’intero corrispettivo concordato; verrà detratto quanto risparmiato per mancato utilizzo o quanto ottenuto tramite altra locazione in base al tasso di occupazione; l’onere della prova del risparmio grava sulla parte contraente.

15.3 Il contratto termina con la morte dell’ospite.

15.4 Se il contratto è stato concluso a tempo indeterminato: scioglimento entro le ore 10.00 del terzo giorno prima della data di cessazione prevista.

15.5 L’ospitante è autorizzato a risolvere il contratto con effetto immediato per giusta causa, in particolare se la parte contraente o l’ospite: a) fa un uso notevolmente pregiudizievole dei locali o, con comportamento sconsiderato, offensivo o altrimenti gravemente inadeguato, rende difficile la convivenza; b) è affetto da malattia contagiosa o da una malattia che si protrae oltre la durata del soggiorno o diventa altrimenti bisognoso di cure; c) non paga le fatture entro un termine ragionevole stabilito (3 giorni).

15.6 In caso di forza maggiore (ad es. eventi naturali, sciopero, serrata, provvedimenti delle autorità ecc.), l’ospitante può risolvere il contratto in qualsiasi momento senza preavviso; sono escluse pretese di risarcimento.

§ 16 Malattia o decesso dell’ospite

16.1 Se un ospite si ammala durante il soggiorno, l’ospitante organizza l’assistenza medica su richiesta dell’ospite. In caso di urgenza, l’ospitante organizza l’assistenza anche senza specifica richiesta, in particolare se necessario e se l’ospite non è in grado di provvedervi autonomamente.

16.2 Finché l’ospite non è in grado di prendere decisioni o non è possibile contattare i familiari, l’ospitante organizza il trattamento medico a spese dell’ospite. Tali misure cessano quando l’ospite può decidere o quando i familiari sono stati informati.

16.3 L’ospitante ha diritto al rimborso in particolare per: spese mediche non saldate, trasporto sanitario, medicinali e ausili; disinfezione necessaria; biancheria/lenzuola/dotazioni letto divenute inutilizzabili o costi di disinfezione/pulizia; ripristino di pareti e arredi; canone camera incluse giornate di inutilizzabilità dovute a disinfezione ecc.; altri danni.

§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile

17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva.

17.2 Il contratto è soggetto al diritto formale e sostanziale austriaco, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG).

17.3 Nei rapporti tra imprenditori, il foro esclusivo è la sede dell’ospitante; l’ospitante è inoltre autorizzato a far valere i propri diritti anche dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente.

17.4 Per i consumatori con domicilio/residenza abituale in Austria: le azioni contro il consumatore possono essere proposte esclusivamente presso il tribunale del domicilio, della residenza abituale o del luogo di lavoro del consumatore.

17.5 Per i consumatori con domicilio in uno Stato membro dell’UE (eccetto l’Austria), in Islanda, Norvegia o Svizzera: è esclusivamente competente il tribunale del domicilio del consumatore.

§ 18 Varie

18.1 Salvo diversa previsione, un termine inizia a decorrere con la notifica dell’atto che lo stabilisce alla parte tenuta a rispettarlo. Nel calcolo dei termini a giorni, il giorno dell’evento non si computa. I termini a settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che corrisponde per denominazione o numero; se tale giorno manca nel mese, è determinante l’ultimo giorno del mese.

18.2 Le dichiarazioni devono pervenire all’altra parte entro l’ultimo giorno del termine (ore 24.00).

18.3 L’ospitante è autorizzato a compensare le proprie pretese con quelle della parte contraente. La parte contraente non è autorizzata a compensare le proprie pretese con quelle dell’ospitante, salvo insolvenza dell’ospitante o se la pretesa della parte contraente è accertata giudizialmente o riconosciuta dall’ospitante.

18.4 In caso di lacune normative, si applicano le corrispondenti disposizioni di legge.

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